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Sez. 1, Sentenza n. 2976 del 12/11/1973 (Rv. 366643 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 15 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITA AI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PENDENTI.*
Stato
decisa il 1973-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366643-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 15 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITA AI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PENDENTI.*

La sentenza della Corte costituzionale n 141 del 16 luglio 1970, che ha dichiarato illegittimo l'art 15 legge fallimentare nella parte in cui non prevede l'Obbligo del tribunale di disporre la comparizione in camera di consiglio dell'imprenditore di cui si debba dichiarare il fallimento, deve trovare applicazione nei procedimenti di opposizione ancora in corso, concernenti fallimenti dichiarati anteriormente alla pubblicazione di detta sentenza sulla Gazzetta ufficiale, sempre che sul punto non si sia formata preclusione. (V 1391/73, mass n 364061; 2631/72, mass n 360186).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)