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Sez. 3, Sentenza n. 577 del 26/02/1972 (Rv. 356605 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - RICONOSCIMENTO TACITO DEL DEBITO - AMMISSIBILITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1972-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356605-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - RICONOSCIMENTO TACITO DEL DEBITO - AMMISSIBILITA - ESTREMI.*

Il riconoscimento del debito, quale atto interruttivo della prescrizione a sensi dell'art 2944 cod civ, puo risultare non soltanto la dichiarazione scritta, ma da qualsiasi atto o fatto che implichi, comunque, l'ammissione, anche solo verbale, della esistenza del diritto, quale la promessa di pagamento, la domanda di dilazione, la richiesta di attesa, il versamento di un acconto. (Conf 2377'70, mass n 348599; 403'60; 2244'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)