Sez. 3, Sentenza n. 1874 del 24/05/1976 (Rv. 380667 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ATTO AMMISSIVO DEL DIRITTO - ATTI DIFENSIVI DI ALTRO GIUDIZIO - IDONEITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ATTO AMMISSIVO DEL DIRITTO - ATTI DIFENSIVI DI ALTRO GIUDIZIO - IDONEITA.*
Il riconoscimento del debito, quale atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art 2944 cod civ, puo risultare non solo da una dichiarazione esplicita e scritta, ma da qualsiasi atto o fatto che implichi, comunque, l'ammissione dell'esistenza del diritto: e tale ammissione puo essere dedotta anche dal contenuto degli Atti difensivi svolti in un separato giudizio e riferibili alla parte. (V 577/72, mass n 356605; (V 2377/70, mass n 348599; (V 403/60; (V 2244/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)