Sez. 2, Sentenza n. 3450 del 08/06/1984 (Rv. 435470 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - CAUSA NON IMPUTABILE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - CAUSA NON IMPUTABILE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., la causa non imputabile, che esclude la responsabilità per inadempimento, si ha quando lo stesso, ovvero il ritardo, sia determinato da un impedimento oggettivo, e non dall'erronea convinzione del debitore di non dover adempiere, non essendo sufficiente la buona fede circa la propria condotta se questa non coincida con l'esaurimento di tutte le possibilità di adempiere secondo la normale diligenza. (V 4236/83, mass n 429168; (V 2511/79, mass n 398842).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)