Sez. 1, Sentenza n. 4236 del 20/06/1983 (Rv. 429168 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IMPEDIMENTO OGGETTIVO - NECESSITÀ - CONVINZIONE CIRCA L'INSUSSISTENZA DEL DEBITO - IRRILEVANZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IMPEDIMENTO OGGETTIVO - NECESSITÀ - CONVINZIONE CIRCA L'INSUSSISTENZA DEL DEBITO - IRRILEVANZA.*
La non imputabilità della causa dell'inadempimento, che il debitore è tenuto a dimostrare, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., per superare la presunzione di colpa nell'inadempimento medesimo, postula una situazione obiettivamente apprezzabile, secondo un canone di diligenza media, ancorché rapportato alle circostanze del caso concreto, e, pertanto, non può essere ravvisata nell'erronea e non scusabile convinzione circa la insussistenza del debito. (V 2843/75, mass n 376869).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)