Sez. 3, Sentenza n. 2511 del 30/04/1979 (Rv. 398842 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - CAUSA NON IMPUTABILE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - CAUSA NON IMPUTABILE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La causa non imputabile, che esclude la responsabilita per inadempimento, ricorre solo quando questo sia stato determinato da un impedimento oggettivo tale da non consentire al debitore di adempiere, pur avendo egli fatto quanto doveva per mettersi in condizione di eseguire l'obbligazione attraverso un comportamento positivo ispirato alla diligenza del buon padre di famiglia; tale comportamento non puo essere sostituito dalla buona fede del debitore circa l'apprezzamento della propria condotta, se questa non coincida con l'esaurimento di tutte le possibilita di adempiere secondo la normale diligenza, Ond'e da escludere che ricorra la causa non imputabile quando l'inadempimento sia dipeso dall'erronea convinzione del debitore di non dover adempiere, allorche questi non abbia usato la diligenza necessaria per non cadere in errore. (Conf 2843/75, mass n 376869).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)