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Sez. L, Sentenza n. 2117 del 24/02/2000 (Rv. 534381 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale - Trattamento speciale di integrazione salariale e prepensionamento previsti dalla legge n. 416 del 1981 - Estensione temporanea del primo dei suddetti benefici ai dipendenti delle aziende appartenenti al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private ex art. 7, comma quarto, del D.L. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993 - Conseguente, implicita estensione anche del beneficio del prepensionamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534381-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

La legge n. 416 del 1981 (recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) prevede, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale, due diversi benefici: il trattamento di integrazione salariale (v. art. 35 legge cit.) e il prepensionamento (art. 37). L'art. 7, comma quarto, del D.L. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993, ha esteso in via temporanea (fino al 31 dicembre 1995) al personale delle aziende appartenenti al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private esclusivamente il primo dei suddetti benefici. Infatti, tale ultima disposizione contiene un esplicito richiamo soltanto dell'art. 35 della legge n. 416 del 1991 e non vi è nessuna ragione logico - sistematica per ritenere che tale richiamo comporti necessariamente l'estensione anche del beneficio del prepensionamento, tanto più che i due istituti considerati sono fondati su presupposti diversi e incompatibili, quali nel primo caso la prosecuzione del rapporto di lavoro (seppure in una temporanea situazione di quiescenza in ragione del collocamento in c.i.g.) e nell'altra ipotesi l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 35, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7 com. 4, Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)