Sez. 3 - , Sentenza n. 5934 del 12/09/2018 Ud. (dep. 07/02/2019) Rv. 275833 - 02
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Indebita compensazione - Dolo - Differenza tra crediti inesistenti e non spettanti - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reato di indebita compensazione di crediti previsto dall'art. 10 quater del d.lgs n. 74 del 2000, sotto il profilo soggettivo, l'inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il fisco, mentre, nel caso in cui vengano dedotti crediti "non spettanti", sebbene certi nella loro esistenza e ammontare, occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che il credito non sia utilizzabile in sede compensativa. (Fattispecie in cui era stata operata una compensazione "verticale", ossia riguardante crediti e debiti afferenti la medesima imposta, realizzata mediante il trascinamento del credito da una dichiarazione annuale all'altra, con un asserito credito di 146 milioni di euro, nella quale la Corte ha ritenuto adeguatamente dimostrato il dolo del reato sulla base della mancata richiesta di rimborso di tale credito, pur di elevatissimo importo, che avrebbe esposto la società a immediati controlli).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)