diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 24254 del 14/02/2024 Ud. (dep. 19/06/2024) Rv. 286560-02

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 - Compensazione del debito tributario con credito acquisito per cessione - Onere di verifica prima della compensazione e al momento della stessa - Necessità - Conseguenze in tema di elemento soggettivo.
Stato
decisa il 2024-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286560-02

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ove il debito tributario sia compensato con un credito d'imposta acquisito mediante cessione, è necessario che, prima della sua utilizzazione in compensazione e al momento dell'utilizzazione stessa, siano verificare le condizioni, oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicché l'omessa verifica non esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l'acquisizione del credito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua la compensazione.

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 30/09/1997 num. 384, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)