Sez. 6, Sentenza n. 6174 del 21/01/2026 Ud. (dep. 16/02/2026) Rv. 289349-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato - Diversa qualificazione del fatto - Procedibilità d’ufficio anziché a querela - Irrilevanza della remissione di querela - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza con cui il giudice di appello, a seguito di impugnazione del solo imputato, riqualifica il fatto sussumendolo in una fattispecie di reato procedibile d'ufficio anziché a querela di parte, anche nel caso in cui da tale riqualificazione deriva l'irrilevanza della intervenuta remissione di querela, posto che il predetto divieto impedisce solo un trattamento sanzionatorio deteriore per l'imputato.
Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)