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Sez. 4, Sentenza n. 9123 del 08/11/2017 Ud. (dep. 28/02/2018) Rv. 272188 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Mancata impugnazione del pubblico ministero - Circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado e riconosciuta in appello - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272188-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE

Viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, abbia ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado, onde farne derivare la procedibilità d'ufficio del reato contestato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)