Sez. 4, Sentenza n. 9123 del 08/11/2017 Ud. (dep. 28/02/2018) Rv. 272188 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Mancata impugnazione del pubblico ministero - Circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado e riconosciuta in appello - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE
Viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, abbia ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado, onde farne derivare la procedibilità d'ufficio del reato contestato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)