Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 3 febbraio 1983, causa 29/82
Epigrafe
Nel procedimento 29/82,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven nel procedimento giudiziario di diritto amministrativo dinanzi ad esso promosso dalla
F. van Luipen en Zn BV, con sede in L'Aia,
contro
un provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30-34 del Trattato CEE e del regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono così riassumere:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
Con decisione 25 settembre 1980, il Tuchtgerecht (Collegio disciplinare ai sensi del Tuchtgerechtbesluit Landbouwkwaliteitswet [decreto in materia disciplinare adottato in esecuzione della legge sulla qualità dei prodotti agricoli]) infliggeva alla società F. van Luipen en Zn BV (per il seguito: «van Luipen») un'ammenda di 4000 fiorini per un'infrazione del Landbouwkwaliteitsbesluit Groenten en Fruit (decreto relativo alla qualità dei prodotti agricoli, settore ortofrutticolo), nonché ai vari regolamenti ad esso afferenti.
Con tale decisione veniva fatto carico all'imputato di aver apposto sull'imballaggio di una partita di pomodori la dicitura «Categoria I», mentre il prodotto non era conforme alle norme di qualità corrispondenti a questa categoria, e di aver detenuto il prodotto al fine di venderlo nell'esercizio della propria attività commerciale.
La van Luipen proponeva ricorso contro la suddetta decisione dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven sostenendo, tra l'altro, di essere stata condannata per aver violato un certo numero di norme che sono tutte parte integrante di una normativa non avente forza obbligatoria perché incompatibile con gli artt. 30 e segg. del Trattato CEE.
punto 2
Il regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), stabilisce che i prodotti elencati nell'allegato I, tra cui i pomodori destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco, costituiscono oggetto di norme di qualità e non possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti o messi in commercio in altro modo, se non sono conformi a dette norme.
Il regolamento della Commissione 24 dicembre 1969, n. 2638, relativo a disposizioni complementari per il controllo della qualità degli ortofrutticoli messi in commercio nella Comunità (GU L 327, pag. 33) contempla un controllo per sondaggio dopo notifica dell'invio da parte dello speditore prima della partenza dalle zone di spedizione, nonché, nel caso in cui il controllo è effettuato alla partenza dalla zona di spedizione, il rilascio di un certificato che accompagna la merce. Nel caso in cui non ha luogo il controllo, viene rilasciata una dichiarazione di ricevuta che accompagna, anch'essa, la merce.
La zona di spedizione è definita essere tutto il territorio del Regno dei Paesi Bassi.
La normativa comunitaria lascia agli Stati membri il compito di designare gli enti incaricati del controllo; l'ente designato dai Paesi Bassi è il Kwaliteits-Con-trole-Bureau voor Groenten en Fruit (per il seguito: KCB).
punto 3
Lo statuto del KCB comprende, tra l'altro, le seguenti norme:
«...
Articolo 3
1. Il KCB ha lo scopo di contribuire al miglioramento del livello qualitativo dei prodotti ortofrutticoli olandesi, in particolare al fine di promuovere la qualità di detti prodotti procedendo a controlli e vigilando sul rispetto delle norme giuridiche vigenti in materia.
2.
Il KCB ha anche lo scopo:
a) per quanto riguarda gli ortofrutticoli di provenienza straniera, di procedere a controlli presso gli affiliati, in base al “Landbouwkwali-teitsbesluit”, e di vigilare sul rispetto delle norme vigenti in materia;
b) di svolgere azioni, diverse da quelle considerate al n. 1 e al punto a), al fine della promozione del commercio degli ortofrutticoli, in conformità alle direttive adottate dal comitato direttivo per gli affiliati.
3. Il KCB mira a raggiungere gli scopi indicati ai nn. 1 e 2 senza alcuna intenzione di realizzare degli utili.
4. Il KCB mira a realizzare gli scopi indicati ai nn. 1 e 2 con la creazione e l'attuazione di un servizio di controllo adeguato.
Articolo 4
1. Il controllo del rispetto delle norme adottate nell'ambito o in forza del “Landbouwkwaliteitsbesluit” si effettua unicamente presso gli affiliati.
2.
a) I controlli dei prodotti ortofrutticoli ai sensi del “Landbouwkwaliteitsbesluit” si effettuano esclusivamente presso gli affiliati.
b) I marchi, i segni distintivi o attestazioni di cui all'art. 8, n. 2, della “Landbouwkwaliteitswet” sono rilasciati esclusivamente agli affiliati.
3. Senza pregiudizio delle disposizioni del n. 2, il KCB può anche esercitare talune attività presso persone diverse dagli affiliati, ivi comprese perizie, seguendo direttive adottate dal comitato direttivo.
Articolo 5
Il KCB ammette come affiliato chiunque ne faccia domanda per iscritto e
a) sia stabilito — esclusivamente o no — nei Paesi Bassi, in base all'iscrizione in un registro di commercio tenuto nei Paesi Bassi;
b) dichiari per iscritto di sottoporsi al controllo contemplato dall'art. 4, n. 1, in conformità alle norme dello statuto.
...
Articolo 7
Ogni affiliato è tenuto:
a) a rispettare scrupolosamente le norme di cui all'art. 3, nonché le norme dello statuto, del regolamento relativo ai controlli, degli altri regolamenti del KCB e anche delle decisioni adottate in esecuzione di questi regolamenti dal comitato direttivo del KCB, che sono state portate a sua conoscenza o alla conoscenza degli affiliati in generale, e di assicurare il rispetto di queste norme nella sua impresa;
b) a contribuire nella massima misura possibile a che il controllo della qualità degli ortofrutticoli, così com'è contemplato dal regolamento relativo ai controlli, sia il più efficace possibile;
e) a pagare i contributi e i canoni stabiliti annualmente in conformità alle norme dello statuto o di ogni altro regolamento;
d) a consentire, senza alcuna riserva, a qualunque persona dipendente del KCB o incaricata della sorveglianza di cui all'art. 31, l'accesso a qualsiasi luogo in cui prodotti ortofrutticoli vengono ricevuti, conservati, imballati, selezionati, messi in vendita, venduti, forniti, caricati su mezzi di trasporto o scaricati;
e) a fornire tutti i dati che il KCB ritenga necessari per l'esecuzione dei compiti che ad esso incombono in base al presente statuto.
Articolo 8
1. L'affiliato che desideri rinunciare al-l'affiliazione deve segnalarlo con lettera raccomandata al comitato direttivo.
2. Chi rinuncia all'affiliazione perde tutti i diritti inerenti alla sua qualità di affiliato.
Articolo 9
1. Qualunque violazione dell'art. 7 dà luogo ad un procedimento disciplinare, a meno che il Procuratore della Regina non abbia deciso di instaurare un procedimento penale.
2. II procedimento disciplinare di cui al n. 1 è instaurato da un “Tuchtge-recht”, composto di un presidente e di due membri, assistito da un segretario.
3. Il comitato direttivo nomina i membri del “Tuchtgerecht” ed adotta un regolamento di procedura disciplinare, il tutto in osservanza dei provvedimenti di amministrazione generale di cui all'art. 13, n. 3, del “Landbouw-kwaliteitswet”. Tale regolamento, nonché le modifiche e le aggiunte di cui è oggetto, devono essere approvati dal Ministro e dal Ministro della giustizia.
Articolo 10
1.
In caso di accertamento di un'infrazione, il “Tuchtgerecht” può applicare una o più delle seguenti sanzioni:
a) censura;
b) ammenda di importo massimo di 10000 fiorini;
c) assoggettamento dell'affiliato ad un controllo più rigoroso, a sue spese, per un periodo massimo di due anni;
d) pubblicazione del provvedimento disciplinare a spese dell'affiliato.
2. Il comitato direttivo dà al gettito delle ammende una destinazione particolare, che deve essere approvata dal Ministro.
...».
Dal fascicolo risulta che il requisito dell'affiliazione stabilito da tali norme è contemplato dalla normativa olandese primaria e secondaria in materia, cioè la Landbouwkwaliteitswet (legge sulla qualità dei prodotti agricoli), il Landbouwkwaliteitsbesluit Groenten en Fruit (decreto relativo alla qualità dei prodotti agricoli, settore ortofrutticolo) e la Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring Groenten en Fruit (decreto relativo alla qualità dei prodotti agricoli, controllo degli ortofrutticoli). Risulta anche che la van Luipen è affiliata al KCB.
punto 4
In tale contesto il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha stabilito di sospendere la decisione sul ricorso della van Luipen e di proporre alla Corte la seguente questione:
«Se il regolamento (CEE) n. 1035/72 e le disposizioni del Trattato in materia di soppressione degli ostacoli tariffari e commerciali, ed in particolare gli artt. 30 e 34, relativi all'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente all'importazione ed all'esportazione — le quali vanno considerate come parte integrante di tale regolamento — debbano essere interpretati nel senso che è con essi incompatibile una normativa nazionale del genere di quella in precedenza descritta sub 3) e sub 4), la quale stabilisce che la dichiarazione di ricevuta ed il certificato di controllo, contemplati dal regolamento (CEE) n. 2638/69, vengono rilasciati dal KCB, indicato dal regolamento (CEE) n. 1035/72 come ente di controllo, solamente agli iscritti a tale associazione di diritto privato, e tutto ciò tenendo presente quanto segue:
la legislazione nazionale impone al KCB di accettare l'iscrizione di tutti i richiedenti che si impegnino per iscritto ad assoggettarsi al suo controllo conformemente a quanto stabilito nello statuto;
tale legislazione stabilisce che il controllo cui sono soggetti in base allo statuto gli iscritti al KCB consiste esclusivamente in un controllo del rispetto delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2638/69 e n. 1035/72, nonché dell'osservanza delle norme di qualità comunitarie stabilite in base a tali regolamenti».
punto 5
In conformità all'art. 20 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, l'appellante nella causa principale, società F. van Luipen en Zn. BV, con ľavv. H. J. Bronkhorst, del foro dell'Aia, il Governo del Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. F. Italianer, segretario generale presso il ministero degli affari esteri, in qualità di agente, e la Commissione, rappresentata dal sig. F. Verstrynge, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, hanno presentato osservazioni scritte.
Con ordinanza 29 giugno 1982, la Corte, in base all'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di assegnare la causa alla Seconda Sezione.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte
punto 1
La van Luipen constata anzitutto che, per pretendere il controllo contemplato dalla normativa comunitaria, e quindi per avere la possibilità di esportare in altri Stati membri nonché in paesi terzi, gli esportatori olandesi devono essere affiliati al KCB.
Facendo riferimento alla sentenza della Corte 26 febbraio 1980 (94/79, Vriend, Racc. pag. 327), essa ricorda che è stata dichiarata incompatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale «mediante la quale uno Stato membro, direttamente o tramite organismi istituiti o riconosciuti dall'autorità pubblica, riserva esclusivamente agli iscritti ad uno di tali organismi la messa in commercio, la rivendita, l'importazione, l'esportazione e l'offerta per l'esportazione ...».
Se il regolamento n. 1035/72 non contiene alcun espresso divieto relativamente alle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative nel commercio intracomunitário, ciò è dovuto al fatto che tale regolamento è stato adottato alla fine del periodo transitorio, quando gli artt. 30 e segg. del Trattato CEE sono divenuti direttamente efficaci, e che il precedente regolamento vigente per questo settore aveva già abolito dette misure. Inoltre, dalla sentenza della Corte 10 dicembre 1974 (causa 48/74, Charmasson, Race, pag. 1383) risulta che le norme in materia di libera circolazione delle merci sono state espressamente dichiarate applicabili incondizionatamente ai prodotti agricoli alla scadenza del periodo transitorio.
Negli scambi commerciali intracomunitari, l'obbligo di affiliazione è quindi contrario al Trattato stesso, nella fattispecie all'art. 34. Per gli scambi con i paesi terzi, le misure d'effetto equivalente sono espressamente vietate dall'art. 22, n. 2, del regolamento.
Anche se si prende in considerazione l'obbligo del KCB di ammettere come affiliato chiunque ne faccia domanda, dalla sentenza della Corte 15 dicembre 1971 (cause 51-54/71, International Fruit Company, Race. pag. 1107), risulta che un regime puramente formale di autorizzazione di uno Stato membro, nel senso che ogni domanda è automaticamente accolta, è incompatibile con il diritto comunitario e, per quanto riguarda i paesi terzi, ammissibile unicamente su autorizzazione della Comunità.
Lo stesso vale per un'affiliazione obbligatoria, anche formale, e poiché il regolamento n. 1035/72 non dà alcuna competenza agli Stati membri per quanto riguarda i paesi terzi, l'obbligo di affiliazione è quindi contrario all'art. 34 del Trattato ed all'art. 22 del regolamento suddetto.
Anche se la normativa nazionale riguarda solo il rispetto delle norme comunitarie di qualità, il fatto decisivo è che l'obbligo di affiliazione, senza autorizzazione da parte della normativa comunitaria, costituisce un ostacolo agli scambi commerciali.
La van Luipen conclude di conseguenza che la normativa di cui trattasi non è ammessa dal diritto comunitario.
punto 2
Il Governo olandese sostiene che il motivo dell'obbligo di affiliazione risiede nel fatto che le norme emesse da un ente di diritto privato sono obbligatorie solo per gli affiliati e che questi ultimi sono anche i soli ad essere soggetti al controllo e al potere disciplinare di un siffatto ente. Dato che è compito degli Stati membri designare le istituzioni competenti per l'esercizio di pubbliche funzioni — il che, in mancanza di norme di diritto comunitario, è anche confermato dalla giurisprudenza della Corte — l'obbligo di affiliazione dev'essere considerato come un elemento essenziale di un sistema nel quale taluni poteri di controllo sono delegati ad enti di diritto privato.Il Governo olandese ammette talune analogie con la surricordata causa Vriend, ma insiste nondimeno su rilevanti differenze.In primo luogo, la normativa comunitaria nel settore dei prodotti ortofrutticoli è molto più dettagliata di quanto lo fosse nella causa Vriend, sia per quanto riguarda le norme relative alla qualità che per quanto riguarda le norme di controllo. La normativa olandese ha unicamente lo scopo di attuare un sistema coerente di controllo degli scambi commerciali voluto dal legislatore comunitario, di modo che si deve dare una diversa valutazione della nozione di «libertà delle transazioni commerciali», sulla quale la Corte ha insistito nella sentenza Vriend. Per talune transazioni commerciali, il diritto comunitario contempla una dichiarazione di ricevuta o un certificato di controllo. L'esistenza dell'obbligo di affiliazione per chiunque intenda spedire una partita di prodotti ortofrutticoli fuori della zona di spedizione è una semplice formalità, che non può essere considerata come un provvedimento eccessivo o non giustificato in rapporto all'obiettivo d'interesse generale perseguito (sentenza 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Race. pag. 3727) e che non rappresenta quindi un vero e proprio ostacolo per la libertà delle transazioni commerciali.
In secondo luogo, il Governo olandese richiama l'attenzione della Corte sul fatto che il sistema di affiliazione obbli-. gatoria al KCB costituisce un metodo eminentemente efficace per attuare le norme comunitarie relative al controllo di qualità. Non solo esso consente il controllo effettivo delle spedizioni di prodotti ortofrutticoli in partenza dai Paesi Bassi, ma consente anche di assicurare il rispetto della legge mediante una normativa disciplinare. Dalla sentenza 16 dicembre 1976 (causa 45/76, Comet, Race, pag. 2043) risulta che, in mancanza di una normativa comunitaria, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare il giudice competente. Contrariamente a quanto accertato nella causa Vriend, la normativa disciplinare del KCB non lede, del resto, il diritto degli amministrati di adire il giudice ordinario.
Il Governo olandese conclude pertanto che la Corte voglia dare soluzione negativa alla questione sottopostale.
punto 3
La Commissione sottolinea anzitutto che la van Luipen è un'affiliata del KCB e che l'ammenda è stata inflitta per un'infrazione delle norme di qualità. Quale che sia la soluzione da dare alla questione pregiudiziale, essa non influisce su tale sanzione.
Nondimeno, la Commissione aderisce alla giurisprudenza della Corte secondo cui spetta al giudice nazionale stabilire, tenuto conto dei fatti di causa, se sia necessario ottenere una pronunzia pregiu-diziale per poter emettere la propria decisione.
Nel merito, la Commissione insiste sull'applicazione della giurisprudenza della Corte nella causa Vriend. In entrambe le cause, essa dichiara, i prodotti considerati rientrano in un'organizzazione comune dei mercati basata sulla libertà delle transazioni commerciali e incompatibile con ogni normativa nazionale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, il commercio intracomunitário, e gli Stati membri non possono adottare unilateralmente, in materia di attuazione della normativa comunitaria, provvedimenti supplementari tali da compromettere la parità di trattamento tra gli operatori economici.
Il fatto che il divieto delle restrizioni quantitative o delle misure di effetto equivalente non è richiamato nel regolamento in causa non influisce affatto sulla validità del ragionamento che precede, dato che le disposizioni degli artt. 30-34 costituiscono parte integrante dell'organizzazione comune dei mercati (sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board, Race. pag. 2347).
Allo stesso modo, la Commissione ritiene non pertinente il fatto che lo statuto del KCB non contempli, come nella causa Vriend, la possibilità di escludere un affiliato e che, in base alla normativa olandese, possano essere concesse esenzioni e deroghe, poiché una misura d'effetto equivalente, se è vietata, non perde il suo carattere d'infrazione, anche se l'autorità nazionale competente ha la facoltà di concedere esenzioni (sentenza 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van Tiggele, Race. pag. 19; sentenza 16 dicembre 1980, causa 27/80, Fietje, Race. pag. 3839; e sentenza 19 febbraio 1981, causa 130/80, Keldermann, Race. pag. 527).
Circa il fatto che il KCB è tenuto ad ammettere come affiliato chiunque ne faccia domanda, la Commissione sostiene che tale era il caso anche nella causa Vriend.
Inoltre, essa nota che lo statuto del KCB contempla unicamente l'affiliazione di coloro che, in base all'iscrizione in un registro di commercio tenuto nei Paesi Bassi, sono stabiliti — esclusivamente o no — nei Paesi Bassi, il che potrebbe costituire un altro ostacolo all'importazione dei prodotti di cui trattasi.
Per quanto riguarda il fatto che il controllo effettuato da parte del KCB riguarda esclusivamente il rispetto delle norme di diritto comunitario, la Commissione non rileva alcuna differenza notevole con la causa Vriend e sottolinea che il KCB ha anche lo scopo di contribuire al miglioramento del livello qualitativo dei prodotti ortofrutticoli olandesi, in particolare al fine di promuovere la qualità di questi prodotti procedendo a controlli e vegliando al rispetto delle norme vigenti in materia. Lo statuto prevede inoltre il compito di «svolgere azioni, diverse da quelle di cui si tratta ... (sopra) al fine della promozione del commercio dei prodotti ortofrutticoli, in conformità alle direttive adottate dal comitato direttivo per gli affiliati».
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 23 settembre 1982, il Governo olandese, rappresentato dal sig. J. W. de Zwann, in qualità di agente, assistito dal sig. M. B. Verwaijen, in qualità di esperto, e la Commissione, rappresentata dal sig. J.-F. Verstrynge, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 ottobre 1982.
paragrafo 3
All'udienza del 23 settembre, la Corte (Seconda Sezione) era composta dai sigg. O. Due, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e A. Chloros, giudici.
paragrafo 4
Ai sensi dell'art. 27, § 2, del regolamento di procedura, alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che sono intervenuti all'udienza. A seguito del decesso del giudice Chloros, la Seconda Sezione, con ordinanza 22 novembre 1982, ha deciso di riaprire la fase orale dinanzi alla Sezione nella sua nuova composizione ed ha fissato per il 13 gennaio 1983 una seconda udienza alla quale le parti non si sono presentate.
paragrafo 5
L'avvocato generale, nella stessa udienza, ha confermato le conclusioni presentate all'udienza del 28 ottobre 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con provvedimento 29 dicembre 1981, pervenuto in cancelleria il 14 gennaio 1982, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale, vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 34 del Trattato, nonché del regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), al fine di essere messo in grado di valutare la compatibilità con tali norme dell'obbligo di iscrizione degli esportatori olandesi di ortofrutticoli ad un ente di controllo di diritto privato.
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito del ricorso proposto da una società olandese dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven contro un provvedimento col quale un collegio disciplinare (Tuchtgerecht) ha inflitto alla stessa, in quanto iscritta all'ente preposto al controllo della qualità degli ortofrutticoli (Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit per il seguito: KCB), un'ammenda di 4000 fiorini per aver apposto la dicitura «I Categoria» sull'imballagio di una partita di pomodori non conformi alle norme comunitarie di qualità corrispondenti a questa categoria, e per aver detenuto il prodotto al fine di venderlo nell'esercizio della propria attività commerciale.
punto 3
Dinanzi al giudice nazionale, la ricorrente ha sostenuto che la normativa nazionale in forza della quale il collegio disciplinare le ha inflitto l'ammenda non è vincolante, essendo incompatibile con l'art. 34 del Trattato e col citato regolamento del Consiglio n. 1035/72 in quanto comporta la necessità per qualunque esportatore di ortofrutticoli stabilito nei Paesi Bassi di aderire al KCB.
punto 4
Stando così le cose, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione:
«Se il regolamento (CEE) n. 1035/72 e le disposizioni del Trattato in materia di soppressione degli ostacoli tariffari e commerciali, ed in particolare gli artt. 30 e 34, relativi all'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente all'importazione ed all'esportazione — le quali vanno considerate come parte integrante di tale regolamento — debbano essere interpretati nel senso che è con essi incompatibile una normativa nazionale del genere di quella in precedenza descritta sub 3) e sub 4), la quale stabilisce che la dichiarazione di ricevuta ed il certificato di controllo, contemplati dal regolamento (CEE) n. 2638/69, vengono rilasciati dal KCB, indicato dal regolamento (CEE) n. 1035/72 come ente di controllo, solamente agli iscritti a tale associazione di diritto privato, e tutto ciò tenendo presente quanto segue:
la legislazione nazionale impone al KCB di accettare l'iscrizione di tutti i richiedenti che si impegnino per iscritto ad assoggettarsi al suo controllo conformemente a quanto stabilito nello statuto;
tale legislazione stabilisce che il controllo cui sono soggetti in base allo statuto gli iscritti al KCB consiste esclusivamente in un controllo del rispetto delle disposizioni, dei regolamenti (CEE) n. 2638/69 e n. 1035/72, nonché dell'osservanza delle norme di qualità comunitarie stabilite in base a tali regolamenti».
punto 5
Nel settore degli ortofrutticoli l'organizzazione comune dei mercati comporta la fissazione di norme comuni di qualità la cui applicazione, come risulta dal quarto considerando del regolamento n. 1035/72, deve avere l'effetto, tra l'altro, di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale. In base all'art. 8 del regolamento, il controllo della conformità a dette norme viene effettuato dagli enti designati da ciascuno Stato membro.
punto 6
II regolamento della Commissione 24 dicembre 1969, n. 2638, che stabilisce disposizioni complementari per il controllo delle qualità degli ortofrutticoli messi in commercio nella Comunità (GU L 327, pag. 33), dispone, all'art. 1, che tutte le spedizioni di merci verso località situate al di fuori della zona di spedizione — ed il territorio del Regno dei Paesi Bassi costituisce al riguardo una sola zona di spedizione —, devono essere notificate dallo speditore all'ente di controllo competente il quale, a seconda dei casi, rilascia un certificato di controllo o una dichiarazione di ricevuta che accompagnano la merce.
punto 7
Come lo stesso giudice nazionale indica nella sua questione, la normativa olandese con la quale detto sistema di controllo è attuato nei Paesi Bassi designa il KCB come unico ente di controllo a tal fine e stabilisce, inoltre, che questo ente rilascia i relativi documenti, quali i certificati di controllo e le dichiarazioni di ricevuta, esclusivamente agli iscritti. Ne consegue che chiunque intenda esportare prodotti ortofrutticoli negli altri Stati membri deve necessariamente iscriversi al KCB.
punto 8
Per risolvere la questione proposta bisogna ricordare, come la Corte ha già fatto più volte e come lo stesso giudice nazionale fa nella formulazione della sua questione, che, gli artt. 30 e 34 del Trattato CEE, relativi all'abolizione delle restrizioni quantitative e di tutte le misure di effetto equivalente all'importazione e all'esportazione, costituiscono parte integrante delle organizzazioni comuni dei mercati nel settore agricolo. Queste organizzazioni sono pertanto basate, per quanto riguarda il commercio interno nella Comunità, sulla libertà dei negozi commerciali ed ostano a qualsiasi normativa nazionale che possa ostacolare il commercio intracomunitario.
punto 9
Nella sentenza 26 febbraio 1980 (causa 94/79, Vriend Race. pag. 327), la Corte ha già dichiarato, per quanto riguarda l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, che è incompatibile con tale libertà dei negozi commerciali il fatto che una normativa nazionale subordini, tra l'altro, l'esportazione dei prodotti di cui trattasi alla condizione che l'esportatore sia affiliato ad un ente pubblico o riconosciuto dalla pubblica autorità
punto 10
Nel caso presente tale conclusione si impone a maggior ragione in quanto le norme di qualità il cui controllo è affidato al KCB mirano, come è stato sopra indicato, a facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale. Vietare, per il solo motivo che l'esportatore non è iscritto all'ente di controllo designato dallo Stato membro esportatore, l'esportazione di prodotti conformi a dette norme e che sono stati sottoposti al controllo contemplato dalla normativa comunitaria sarebbe in contrasto col suddetto scopo.
punto 11
Nelle osservazioni presentate alla Corte il Governo olandese ha sottolineato che, contrariamente alla situazione nella causa Vriend precitata, le norme comuni di qualità nel settore degli ortofrutticoli costituiscono una disciplina esauriente e complessa. Ai fini della loro efficace attuazione nell'ambito nazionale sarebbe preferibile affidarne il controllo agli enti già esistenti, quali il KCB e il suo collegio disciplinare. Poiché, in base al diritto olandese, le norme emanate da un ente di diritto privato ed il potere disciplinare di tale ente sono vincolanti solo per gli iscritti, sarebbe necessario contemplare l'iscrizione obbligatoria. Dato che il KCB è tenuto ad accettare come iscrizione chiunque chieda per iscritto di assoggettarsi al suo controllo e poiché, in forza della stessa normativa comunitaria, chiunque voglia spedire prodotti ortofrutticoli fuori dalla zona di spedizione deve comunque rivolgersi al KCB, l'obbligo di iscrizione sarebbe solo una formalità giustificata dallo scopo di interesse generale perseguito.
punto 12
Tale argomento non può tuttavia essere accolto. Come ha ammesso lo stesso Governo olandese, un controllo efficace può essere organizzato senza un siffato obbligo di iscrizione, e, secondo una costante giurisprudenza, considerazioni di ordine amministrativo non possono giustificare la deroga, da parte di uno Stato membro, alle norme del diritto comunitario.
punto 13
La questione del giudice a quo va pertanto risolta nel senso che l'art. 34 del Trattato CEE e le norme in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ostano a che una normativa nazionale stabilisca che un'associazione di diritto privato designata come ente unico di controlio ai sensi del regolamento n. 1035/72 rilasci le dichiarazioni di ricevuta ed i certificati di controllo contemplati dal regolamento n. 2638/69 solo a coloro che sono ad essa iscritti.
punto 14
È necessario aggiungere che solo il giudice nazionale, applicando il suo diritto interno, è competente a stabilire se tale constatazione sia tale da inficiare la validità di un provvedimento con il quale il collegio disciplinare di una siffatta associazione abbia inflitto un'ammenda ad una società iscritta per trasgressione delle norme comuni di qualità.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 15
Le spese sostenute dal Governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con provvedimento 29 dicembre 1981, dichiara:
L'art. 34 del Trattato CEE e le norme in materia di organizzazione comune dei mercati del settore degli ortofrutticoli ostano a che una normativa nazionale stabilisca che un'associazione di diritto privato designata come ente unico di controllo ai sensi del regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, rilasci le dichiarazioni di ricevuta ed i certificati di controllo, contemplati dal regolamento della Commissione 24 dicembre 1969, n. 2638, relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli messi in commercio nella Comunità, solo a coloro che sono ad essa iscritti.
Firme
Pescatore
Due
Bahlmann
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 febbraio 1983.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore