Sez. 1, Sentenza n. 7183 del 19/12/1997 Cc. (dep. 19/02/1998) Rv. 209835 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Espiazione di pena oggetto di cumulo comprensivo di pene inflitte per delitti ostativi alla loro concessione - Scioglimento del cumulo - Necessità - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il cumulo delle pene costituisce un beneficio per il condannato e tale deve permanere in tutta la fase esecutiva: ne discende che nel momento in cui l'unitarietà della pena dovesse tradursi in un danno, è consentito scioglierlo e prendere in considerazione le singole condanne in esso unificate, alle quali possono quindi essere attribuite le pene espiate, le quali, secondo il principio del "favor rei", vanno riferite innanzi tutto alle condanne ostative alla concessione dei benefici penitenziari. (Fattispecie relativa ad istanza di concessione della liberazione condizionale).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)