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Sez. 1, Sentenza n. 918 del 16/02/1995 Cc. (dep. 29/03/1995) Rv. 200589 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Reati per i quali l'art. 4 bis ord. pen. prevede divieti alla concessione di benefici - Cumulo di pene comprensivo anche di quelle relative a taluno di tali reati - Possibilità di "superare" i divieti con lo scioglimento del cumulo - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200589-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Nel caso di cumulo di pena riguardante delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo all'applicazione di un beneficio, ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen., non può procedersi allo scioglimento del cumulo ai fini della concessione di detto beneficio, né può considerarsi espiata per la prima la pena inflitta per il reato che non ne consente l'applicazione. La norma suddetta, infatti, fa riferimento ad una pericolosità soggettiva del detenuto, attestata dalla condanna per un determinato reato, e ad essa collega la esclusione del beneficio, senza possibilità di distinguere in caso di pene concorrenti e di attribuire, quindi al periodo pregresso l'espiazione di quella parte di pena collegabile al reato per cui vige il divieto di concedibilità. (Cfr. Corte costit. 27 luglio 1994 n. 361).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)