Sez. 1, Sentenza n. 9018 del 11/09/1998 (Rv. 518811 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse su conto corrente - Operate dall' imprenditore successivamente fallito - Assoggettabilità a revocatoria fallimentare - Esclusione - Condizioni - Onere probatorio della banca - Contenuto.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Le rimesse su conto corrente operate dall'imprenditore poi fallito sono passibili di revocatoria ai sensi dell'art. 67 legge fall. a condizione che il conto, all'atto della rimessa, risulti scoperto. L'onere di provare l'esistenza, alla data del versamento, di un contratto di apertura di credito in ampliamento rispetto a quello precedentemente concesso grava, conseguentemente (in base alle ordinarie regole processuali in tema di ripartizione del carico probatorio), sulla banca resistente, con la conseguenza che, in difetto di tale prova, gli sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciutogli devono ritenersi frutto di mera tolleranza da parte dell'istituto di credito e non anche dimostrativi, di per sè solo, dell'esistenza di un tale contratto, da desumersi per "facta concludentia".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)