Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015 Ud. (dep. 09/09/2015) Rv. 265631 - 01
SPORT | Reato di frode sportiva - Natura - Momento consumativo - Individuazione - Fattispecie.
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Il reato di frode sportiva è un delitto, di attentato a forma libera, di pura condotta, in cui la soglia della punibilità è anticipata al compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione, sicchè lo stesso si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, non essendo necessario che il risultato agonistico sia in concreto alterato (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato gli estremi del reato nella condotta del dirigente di una squadra di calcio, che aveva indirettamente, attraverso terze persone, attivato sollecitazioni, raccomandazioni e pressioni per ottenere la designazione di arbitri graditi).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)