Sez. 3, Sentenza n. 31623 del 23/03/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264640 - 01
SPORT | Reato di frode sportiva - Fattispecie prevista dalla seconda parte del primo periodo dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989 - Natura - Delitto di attentato a consumazione anticipata - Fattispecie.
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Il reato di frode in competizione sportiva, nella fattispecie prevista dalla seconda parte del primo periodo dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, ha natura di delitto di attentato, nel quale la soglia di punibilità è anticipata al mero compimento di una "qualsiasi" condotta fraudolenta idonea e diretta ad alterare il leale e corretto svolgimento della competizione agonistica. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto riconducibile alla fattispecie in questione la condotta consistita nella conclusione di una intesa tra il dirigente di una società sportiva militante in un campionato di calcio e il designatore arbitrale avente ad oggetto la formazione delle c.d."griglie" degli arbitri destinati a dirigere le singole partite, e finalizzata a conseguire l'alterazione dei risultati di gara).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)