Sez. 3, Sentenza n. 12562 del 25/02/2010 Ud. (dep. 31/03/2010) Rv. 246595 - 01
SPORT | Reato di frode sportiva - Momento consumativo - Individuazione - Fattispecie in tema di competenza per territorio.
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Il delitto di frode sportiva (art. 1, comma primo, L. 13 dicembre 1989, n. 401) si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, e non in quello dell'accettazione di tale promessa od offerta. (Fattispecie in tema di competenza per territorio nella quale la Corte ha precisato che tale soluzione si giustifica per la natura di reato di pericolo che esclude anche la configurabilità del tentativo).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)