Sez. L, Sentenza n. 3081 del 30/03/1999 (Rv. 524765 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Disciplina ex art. 10 D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 503 - Abrogazione della disciplina previgente di cui all'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - Diritto del grande invalido del lavoro al cumulo tra pensione e retribuzione - Esclusione - Contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
L'art. 10 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 503 sul divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, che ha implicitamente abrogato il disposto di cui all'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153, è applicabile anche ai grandi invalidi del lavoro senza violare gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, non essendovi ragione di privilegiare sotto il profilo economico la categoria degli invalidi che conservano una residua capacità lavorativa.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)