Sez. L, Sentenza n. 14923 del 22/10/2002 (Rv. 558025 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Disciplina ex art. 20 d.P.R. n. 488 del 1968 (nel testo sostituito dall'art. 20 legge n. 153 del 1969) - Applicabilità per il periodo anteriore al primo gennaio 1994 - Cumulabilità tra trattamento minimo di pensione e retribuzione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 503 del 1992, per il periodo anteriore al primo gennaio 1994, la cumulabilità tra il trattamento minimo di pensione e il reddito da lavoro dipendente è disciplinata dall'art. 20 del d.P.R. n. 488 del 1968 (nel testo sostituito dall'art. 20 della legge n. 153 del 1969). Tale norma va interpretata nel senso che con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, e fino alla concorrenza della retribuzione stessa, è sempre cumulabile il trattamento minimo di pensione, più il cinquanta per cento della quota eccedente il minimo, sempreché siffatto trattamento complessivo non superi le lire centomila, somma che rappresenta il tetto massimo del cumulo, restando, peraltro, in ogni caso, salva l'intangibilità e, quindi, la cumulabilità, del trattamento minimo, in quanto elevato - per effetto di leggi successive - ad importi superiori alle dette lire centomila.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)