Sez. L, Sentenza n. 7563 del 13/08/1997 (Rv. 506731 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Disciplina ex art. 20 legge D.P.R. n. 488 1969 - Applicabilità per il periodo anteriore al primo gennaio 1994 - Cumulabilità tra trattamento minimo di pensione e retribuzione - Limiti - Irragionevolezza e quindi incostituzionalità del tetto di lire centomila - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
Per il periodo anteriore al primo gennaio 1994 (decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, art. 10), la cumulabilità tra il trattamento minimo di pensione e il reddito da lavoro dipendente è disciplinata dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1969, n. 488, nel testo sostituito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153. L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1969 va interpretato nel senso che con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino alla concorrenza della retribuzione stessa è sempre cumulabile il trattamento minimo di pensione, più il cinquanta per cento della quota eccedente il minimo, sempreché siffatto trattamento complessivo non superi le lire centomila, somma che rappresenta il tetto massimo del cumulo, restando, peraltro, in ogni caso salva l'intangibilità e, quindi, la cumulabilità, del trattamento minimo, in quanto elevato - per effetto di leggi successive - ad importi superiori alle dette lire centomila. Tale interpretazione non pone la norma in contrasto con disposizioni costituzionali sul rilievo dell'irragionevolezza del tetto suindicato (la S.C., nel caso di specie, ritenuti non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha accolto il ricorso, pronunziando nel merito ex art. 384, comma primo cod. proc. civ., dichiarando operante il tetto di lire centomila, ferma restando la cumulabilità dei sopravvenuti aumenti dei minimi pensionistici, ancorché superiori a quel tetto).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1969 num. 488 art. 20, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)