Sez. 1, Ordinanza n. 2335 del 11/11/1977 Cc. (dep. 05/12/1977) Rv. 137412 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - CONDIZIONI - CONDOTTA PASSIVA DI OSSERVANZA DELLE NORME - IDONEITA - ESCLUSIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - CONDIZIONI - CONDOTTA PASSIVA DI OSSERVANZA DELLE NORME - IDONEITA - ESCLUSIONE.*
Un comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che presiedono allo svolgimento di attivita nell'ambito di un istituto penitenziario non e sufficiente a realizzare la condizione di legge per la concessione della liberazione anticipata, essendo necessario che il condannato si attivi positivamente e dia cosi prova del processo di recupero sociale.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)