Sez. 1, Sentenza n. 26806 del 27/05/2008 Cc. (dep. 03/07/2008) Rv. 240866 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE PENALE | Art. 148 cod. pen. - Omessa previsione della liberazione del condannato in attesa dell'eventuale guarigione nel caso di infermità psichica - Violazione degli artt. 3, 27 e 32 Cost. - Esclusione.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE PENALE
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 cod. pen., nella parte in cui non prevede la liberazione del condannato in attesa dell'eventuale guarigione nel caso di infermità psichica, come invece dispone l'art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen. per il condannato affetto da grave malattia fisica, in quanto si tratta di scelte discrezionali riservate al legislatore. (V. Corte cost., 12 aprile 1996 n. 111).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Cod. Pen. art. 148 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)