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Sez. 1, Sentenza n. 9793 del 23/11/2007 Cc. (dep. 04/03/2008) Rv. 239217 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE PENALE | Art. 148 cod. pen. - Mancata previsione del potere del giudice di disporre una misura diversa dal ricovero - Rapporto con l'art. 206 cod. pen. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239217-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE PENALE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 cod. pen. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede alcun potere discrezionale da parte del giudice nella scelta della modalità di esecuzione della pena in ipotesi di infermità psichica - così come avviene in applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 206 cod. pen. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2004 - proprio perchè le due norme afferiscono a situazioni giuridiche differenti: la disciplina di cui all'art. 206 cod. pen. concerne l'applicazione provvisoria di misura di sicurezza mentre quella di cui all'art. 148 cod. pen. è dettata in ordine all'esecuzione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 148 CORTE COST., Cod. Pen. art. 206 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)