Sez. 1, Sentenza n. 2731 del 07/04/1999 Cc. (dep. 18/05/1999) Rv. 213391 - 01
PENA - ESECUZIONE - INFERMITÀ PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO | Ricoveri previsti dall'art. 148 cod. pen. - Omessa previsione del previo accertamento della pericolosità sociale - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PENA - ESECUZIONE - INFERMITÀ PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 cod. pen., nella parte in cui non prevede, che, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di ricovero in esso previsti, il giudice non debba preventivamente accertare la pericolosità del ricoverando, facendo ricorso, come per le ipotesi previste dagli artt. 71 e 73 cod. proc. pen., al servizio psichiatrico ospedaliero; e ciò in quanto trattasi di situazioni differenti, operando queste ultime norme in seno al processo di cognizione e nei confronti di soggetto imputato di qualche reato e non necessariamente in stato detentivo, mentre la prima disposizione si riferisce a persona condannata con sentenza definitiva a pena che deve espiare. (V. Corte cost., 12 aprile 1996 n. 111).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 148 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 71 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 73, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 73, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)