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Sez. 3 - , Ordinanza n. 12182 del 07/05/2021 (Rv. 661326 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Eccezione di prescrizione - Onere dell’eccipiente - Prova del fatto in relazione al quale decorre il termine - Necessità - Indicazione delle norme applicabili - Irrilevanza - Valutazione del giudice - Contenuto. RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - In genere.
Stato
decisa il 2021-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661326-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, che costituisce una ipotesi di danno cd. "lungolatente", in cui il fatto in relazione al quale decorre il termine ex art. 2947, comma 1, c.c., coincide con il momento in cui viene ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, la parte eccipiente ha l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art.2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia dell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi, mentre non è tenuta ad indicare altresì le norme applicabili, essendo rimessa al giudice la sussunzione di quel fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, il quale può essere anche diverso da quello indicato dalla parte e condurre all'individuazione di un termine di estinzione del diritto maggiore o minore.

Cod. Civ. art. 2697 com. 2, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)