Sez. 5, Ordinanza n. 236 del 03/03/1972 Cc. (dep. 19/04/1972) Rv. 120831 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE IN LINGUA ITALIANA A CITTADINO ALTOATESINO - OMESSA RICHIESTA DELL'USO DELLA LINGUA TEDESCA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - FATTISPECIE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE IN LINGUA ITALIANA A CITTADINO ALTOATESINO - OMESSA RICHIESTA DELL'USO DELLA LINGUA TEDESCA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - FATTISPECIE.*
La notificazione dell'ordinanza impugnata, fatta in lingua italiana, anziche in quella tedesca, deve ritenersi valida, allorche non risulti che l'imputato sia cittadino di lingua tedesca e anzi si rilevi dagli Atti che egli, comparso al pubblico dibattimento, fece uso della lingua italiana e non di quella tedesca, e non richiese che si facesse uso della lingua tedesca ne nella compilazione del verbale di udienza, ne nella lettura della sentenza ne in qualsiasi altro atto. Siffatta richiesta e necessaria perche egli possa accampare il diritto che gli Atti a lui diretti fossero compilati anche in lingua tedesca.*
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1960 num. 103 art. 3, Legge 03/01/1960 num. 103 art. 2, Legge 03/01/1960 num. 103 art. 5 CORTE COST., Legge 03/01/1960 num. 103 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)