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Sez. L, Sentenza n. 1023 del 16/02/1979 (Rv. 397219 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE DEL DANNO IN SOMMA PARI A CINQUE MENSILITA DI RETRIBUZIONE - APPELLO PRINCIPALE PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO IN SOMMA PARI A DIECI MENSILITA - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO SULLA DETERMINAZIONE COSI COME EFFETTUATA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397219-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE DEL DANNO IN SOMMA PARI A CINQUE MENSILITA DI RETRIBUZIONE - APPELLO PRINCIPALE PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO IN SOMMA PARI A DIECI MENSILITA - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO SULLA DETERMINAZIONE COSI COME EFFETTUATA - AMMISSIBILITA.*

La parte contro la quale e stata proposta impugnazione principale puo proporre impugnazione incidentale tardiva, purche questa si mantenga nell'ambito oggettivo del giudizio, quale risulta immodificabilmente fissato dall'impugnazione principale: detto ambito oggettivo del giudizio, determinato dal tenore della impugnazione principale, non deve intendersi rigidamente ristretto al capo od ai capi della decisione con la stessa censurati, ma deve ritenersi esteso ad ogni pronuncia con quello o con quelli in rapporto di dipendenza o connessione. Tale rapporto di connessione esiste fra l'appello principale con il quale si chiede che il danno da risarcire sia pari a dieci mensilita di retribuzione ex art 18 legge 20 maggio 1970 n 300, e l'appello incidentale tardivo, con il quale si censura il punto della decisione che ha fissato la misura del danno in una somma pari al minimo di cinque mensilita di retribuzione. (Conf 3242/76, mass n 382033; (Conf 2399/75, mass n 376266).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)