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Sez. U, Sentenza n. 2320 del 30/03/1983 (Rv. 427173 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427173-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Solo l'appello principale, con il quale l'attore riproponga contro il convenuto la domanda risarcitoria respinta in primo grado, determina l'insorgere dell'interesse del convenuto stesso al gravame incidentale per riproporre la domanda di rivalsa in precedenza avanzata contro un terzo, in caso di soccombenza nei confronti dell'attore, sicché tale gravame incidentale è esperibile anche tardivamente, a norma dell'art. 334 cod. proc. civ.. (V 623/80, mass n 404019; (V 1023/79, mass n 397219).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)