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Sez. 5, Sentenza n. 8595 del 04/07/1985 Ud. (dep. 05/10/1985) Rv. 170577 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - FALSA DICHIARAZIONE DEL PRIVATO AL PUBBLICO UFFICIALE - DELITTO PREVISTO DAGLI ARTT. 48, 479 COD. PEN. - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170577-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - FALSA DICHIARAZIONE DEL PRIVATO AL PUBBLICO UFFICIALE - DELITTO PREVISTO DAGLI ARTT. 48, 479 COD. PEN. - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*

Risponde di falso ideologico in atto pubblico, a norma degli artt. 48 e 479 cod. pen., il privato che attesti falsamente al pubblico ufficiale fatti rilevanti ai fini della formazione del documento, che contiene poi una attestazione propria del pubblico ufficiale. (nella specie falsa dichiarazione resa al funzionario del comune, circa l'identità della persona, effigiata nella fotografia da autenticare presentata come fratello). (V mass n 166606; (V mass n 163646; (V mass n 158250; (V mass n 156924, per fattispecie analoghe).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)