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Sez. 2, Sentenza n. 2731 del 09/10/1974 (Rv. 371194 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO DA PARTE DEL CONVENUTO CON L'INDICAZIONE DI ALTRO SOGGETTO RESPONSABILE - ESTENSIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DELL'ATTORE AL TERZO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONDANNA DIRETTA DEL TERZO ANCHE PER LE SPESE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371194-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO DA PARTE DEL CONVENUTO CON L'INDICAZIONE DI ALTRO SOGGETTO RESPONSABILE - ESTENSIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DELL'ATTORE AL TERZO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONDANNA DIRETTA DEL TERZO ANCHE PER LE SPESE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*

La parte convenuta puo chiamare in giudizio un terzo non soltanto al fine di essere rilevata dalle conseguenze della causa, ma anche a quello della propria liberazione, con l'individuazione di altro soggetto responsabile. In tal caso, data la comunione di causa, se l'attore estenda anche implicitamente la propria domanda al terzo intervenuto e questi abbia accettato il contraddittorio, formulando conclusioni di merito ed assumendo la qualita di parte, il giudice puo emettere direttamente nei suoi confronti una pronunzia di condanna e porre a suo carico il pagamento delle spese processuali a favore dell'attore, senza incorrere nel vizio di extrapetizione. (V 811'72, mass n 356983; 2408'71, mass n 353361; (V 2455'70, mass n 348723; 577'62; 2114'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)