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Sez. 3, Sentenza n. 2408 del 22/07/1971 (Rv. 353361 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - CHIAMATA DEL TERZO AD OPERA DEL CONVENUTO - ESTENSIONE DELLA DOMANDA ATTRICE AL TERZO - ANCHE IMPLICITA - AMMISSIBILITA - CONDANNA DIRETTA DEL TERZO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353361-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - CHIAMATA DEL TERZO AD OPERA DEL CONVENUTO - ESTENSIONE DELLA DOMANDA ATTRICE AL TERZO - ANCHE IMPLICITA - AMMISSIBILITA - CONDANNA DIRETTA DEL TERZO - AMMISSIBILITA.*

Quando il convenuto chiama nel giudizio un terzo per far individuare in lui il responsabile nei confronti dell'attore e ottenere cosi la propria liberazione, si ha comunanza di causa per cui, se l'attore estende anche implicitamente la propria domanda al terzo intervenuto, il giudice, accertata la responsabilita di quest'ultimo, puo emettere direttamente nei suoi confronti una pronunzia di condanna senza incorrere nel vizio di extrapetizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)