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Sez. 3, Sentenza n. 811 del 17/03/1972 (Rv. 356983 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - AL FINE DELLA LIBERAZIONE DEL CONVENUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALTRO UNICO RESPONSABILE - ESTENSIONE ESPLICITA DELLA DOMANDA DELL'ATTORE AL TERZO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356983-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - AL FINE DELLA LIBERAZIONE DEL CONVENUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALTRO UNICO RESPONSABILE - ESTENSIONE ESPLICITA DELLA DOMANDA DELL'ATTORE AL TERZO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Qualora il convenuto chiami in giudizio un terzo non al solo fine di essere indennizzato delle conseguenze della lite, ma al fine della propria liberazione per l'individuazione di altro unico responsabile, sussiste comunanza di causa tra il rapporto sostanziale interessante le parti originarie e quello che fa capo al terzo chiamato: di guisa che in tal caso non e necessario che l'attore estenda esplicitamente la domanda al terzo, in quanto, per la detta comunanza, sia il convenuto che il terzo vanno considerati come litisconsorti nei confronti dello attore in relazione alla domanda originaria che implicitamente deve ritenersi estesa anche nei confronti del terzo chiamato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)