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Sez. 3, Sentenza n. 18299 del 01/12/2003 (Rv. 568563 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Responsabilità ex art. 1228 del vettore per il fatto del subvettore - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568563-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI

All'interno di un contratto di subtrasporto, il primo vettore submittente risponde verso i mittenti dell'operato del subvettore, che opera quale ausiliario del vettore originario, ex art. 1228 cod.civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)