Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 17/05/2001 (Rv. 546713 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a comportamento di funzionari infedeli di un istituto di credito.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI
In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'art. 1228 cod. civ. - disposizione con cui è stata estesa all'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ. - postula, per la sua concreta applicabilità, l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario, l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (cd. rapporto di preposizione), l'esistenza, infine, di una relazione di causalità ("rectius", di occasionalità necessaria) tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha così confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto un'istituto di credito responsabile dell'operato di alcuni suoi dipendenti - i quali, all'insaputa dell'istituto stesso, si erano fatti consegnare somme di danaro da alcuni clienti al fine di impiegarle in operazioni finanziarie definite di particolare redditività - sull'assunto che il comportamento dei funzionari infedeli era stato tenuto nell'orario di lavoro e nei locali della banca).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)