Sez. L, Sentenza n. 722 del 26/01/1983 (Rv. 425465 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - DISOCCUPAZIONE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 1 DEL D.L. N. 431 DEL 1971 - RIFERIMENTO AD UN IMPONIBILE AL NETTO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO - QUALIFICAZIONE DATA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA AL LAVORO PRESTATO OLTRE L'ORARIO CONTRATTUALE E NEI LIMITI DI QUELLO LEGALE - RILEVANZA - INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - DISOCCUPAZIONE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 1 DEL D.L. N. 431 DEL 1971 - RIFERIMENTO AD UN IMPONIBILE AL NETTO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO - QUALIFICAZIONE DATA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA AL LAVORO PRESTATO OLTRE L'ORARIO CONTRATTUALE E NEI LIMITI DI QUELLO LEGALE - RILEVANZA - INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Ai fini dell'applicazione delle norme che prevedono la concessione di sgravi contributivi sulle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, "al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in Mancanza, dalla legge", il problema dell'individuazione del lavoro straordinario, ove il relativo orario sia determinato non dalla legge ma dalla disciplina collettiva, si riduce ad una questione d'interpretazione di quest'ultima, che, se risolta senza vizi di motivazione e con l'osservanza dei canoni di ermeneutica contrattuale, è insindacabile in Sede di legittimità. In tale indagine interpretativa va considerato, in particolare, che la maggiorazione retributiva prevista per la prestazione di lavoro fornita entro l'ambito dell'orario massimo legale non può, di per sè, far escludere la natura normale della prestazione medesima, ove non sia dimostrata la volontà di voler fissare un limite massimo normale al di sotto di quello previsto dalla legge. (V 2608/82, mass n 420459; (V 2511/82, mass n 420378; (V 2219/82, mass n 420086).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 431 art. 1, Legge 04/08/1971 num. 590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)