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Sez. 1, Sentenza n. 9824 del 14/02/2014 Cc. (dep. 28/02/2014) Rv. 259173 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Art. 164, comma terzo, cod. proc. pen. - Inapplicabilità delle misure di sicurezza diverse dalla confisca - Limiti.
Stato
decisa il 2014-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259173-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In materia di sospensione condizionale della pena, il disposto di cui all'art. 164, comma terzo, cod. proc. pen., secondo il quale la concessione del beneficio rende inapplicabili le misure di sicurezza diverse dalla confisca, deve intendersi limitato alle sole misure personali la cui applicazione sia consentita discrezionalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 3, Cod. Pen. art. 417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)