Sez. 1, Sentenza n. 9824 del 14/02/2014 Cc. (dep. 28/02/2014) Rv. 259173 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Art. 164, comma terzo, cod. proc. pen. - Inapplicabilità delle misure di sicurezza diverse dalla confisca - Limiti.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In materia di sospensione condizionale della pena, il disposto di cui all'art. 164, comma terzo, cod. proc. pen., secondo il quale la concessione del beneficio rende inapplicabili le misure di sicurezza diverse dalla confisca, deve intendersi limitato alle sole misure personali la cui applicazione sia consentita discrezionalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 3, Cod. Pen. art. 417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)