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Sez. 2 - , Sentenza n. 20323 del 29/04/2021 Ud. (dep. 21/05/2021) Rv. 281288 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA | Condanna per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. - Sospensione condizionale della pena - Applicabilità di misura di sicurezza personale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281288-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA

Nei confronti del condannato per associazione a delinquere al quale sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non può essere applicata una misura di sicurezza personale, ai sensi dell'art. 417 cod. pen., poiché, trattandosi di misura che può essere disposta discrezionalmente, previo scrutinio della effettiva pericolosità sociale del condannato, rientra tra quelle inapplicabili ex art. 164, comma terzo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 417, Cod. Pen. art. 164 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)