Sez. 6, Sentenza n. 23061 del 12/05/2009 Ud. (dep. 04/06/2009) Rv. 244147 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Misura di sicurezza di cui all'art. 219, terzo comma cod. pen.: assegnazione a una casa di cura e di custodia - Concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Possibilità - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
L'applicazione della misura di sicurezza della assegnazione ad una casa di cura e di custodia impedisce la concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la possibilità di sostituire in taluni casi la misura del ricovero con quella della libertà vigilata non fa venir meno l'obbligatorietà - che sorge nel momento in cui risulti che l'imputato è persona socialmente pericolosa - dell'applicazione della misura stessa)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)