Sez. L, Sentenza n. 3576 del 27/05/1986 (Rv. 446499 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DELL'INFORTUNATO - PER COLPA - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DELL'INFORTUNATO - PER COLPA - RILEVANZA - LIMITI.*
La colpa dello stesso lavoratore infortunato, se non ha alcuna incidenza negativa - tranne i casi di fatto doloso e di rischio elettivo - ai fini delle prestazioni assicurative (che postulano non un vero e proprio collegamento causale tra premessa di fatto ed evento infortunistico, ma la mera "occasione di lavoro", a norma dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), assume invece Rilevanza diretta nei rapporti fra l'infortunato e il datore di lavoro o i suoi dipendenti, nonché Rilevanza indiretta sulla misura della rivalsa dell'i.N.A.I.L. in Sede di regresso, quando detta colpa dello stesso infortunato escluda (se totale) ovvero riduca (se parziale) l'entità del suo diritto al risarcimento, che costituisce il limite quantitativo del regresso. (V 1478/84, mass n 433568).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)