Sez. L, Sentenza n. 1478 del 02/03/1984 (Rv. 433568 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - OMISSIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO IMPRENDITORE - CONDIZIONI - COLPA DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - OMISSIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO IMPRENDITORE - CONDIZIONI - COLPA DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
La responsabilità civile dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure di sicurezza, generiche (art. 2087 cod. civ.) e specifiche (d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547), che in relazione alla concreta pericolosità del lavoro siano idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, è esclusa solo nel caso di dolo di questo ultimo o nel caso di rischio elettivo (generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso), sicché la colpa del lavoratore, dovuta a imprudenza, negligenza ed imperizia, non elimina quella del datore di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)