Sez. L, Sentenza n. 2740 del 18/03/1987 (Rv. 451851 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD USO NOTO AL DATORE DI LAVORO DI UN COMPRESSORE PER SPOLVERARE GLI INDUMENTI ALLA FINE DEL LAVORO GIORNALIERO E AD IMPREVEDIBILE INSUFFLAZIONE DI ARIA NELL'INTESTINO DI ALTRO LAVORATORE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD USO NOTO AL DATORE DI LAVORO DI UN COMPRESSORE PER SPOLVERARE GLI INDUMENTI ALLA FINE DEL LAVORO GIORNALIERO E AD IMPREVEDIBILE INSUFFLAZIONE DI ARIA NELL'INTESTINO DI ALTRO LAVORATORE.*
L'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - che adopera l'espressione "occasione di lavoro", avente un'accezione più ampia di quella propria della previsione di un nesso causale fra condotta ed evento - comprende nella tutela assicurativa antinfortunistica tutti quegli eventi dannosi che, secondo una previsione oggettivistica, possono verificarsi, anche per colpa dello stesso infortunato, nello svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto a questa collegati da un nesso anche solo occasionale invece che eziologico. Un tale collegamento - l'accertamento della cui sussistenza nei singoli casi concreti è riservato al giudice del merito - è configurabile quando il fatto sia accaduto in costanza di lavoro (comprese in tale fase anche le operazioni preparatorie o terminali o comunque necessariamente connesse all'impegno lavorativo, anche se immediatamente determinate da esigenze personali del lavoratore) ed è invece da escludere solo nei casi eccezionali in cui intervengono attività o fattori del tutto indipendenti dall'ambiente, dalle macchine e persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta, le quali ultime restano irrilevanti o indifferenti (anche se puramente coincidenti) in relazione all'accaduto, che si sarebbe verificato egualmente anche al di fuori di esse. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva accolto la domanda di regresso dell'i.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro e del dipendente il quale, usando un compressore per spolverare gli indumenti alla fine del lavoro giornaliero secondo una pericolosa pratica nota al datore di lavoro, aveva insufflato aria nell'intestino di altro lavoratore, poi deceduto. La S.C. ha confermato tale decisione, giudicando irrilevante, ai fini della esclusione della responsabilità indiretta del datore di lavoro, la prova della riferibilità della detta insufflazione ad un imprevedibile atto di sadismo). (V 3576/86, mass n 446499; (V 1403/75, mass n 374956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Pen. art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)