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Sez. 5, Sentenza n. 31693 del 02/07/2025 Cc. (dep. 22/09/2025) Rv. 288580-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Procedimento per decreto - Richiesta di sospensione con messa alla prova - Modifica della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa - Istanza - Termini.
Stato
decisa il 2025-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288580-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

Nel procedimento per decreto, la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, anche quando per la sua ammissibilità è necessaria una diversa definizione giuridica del fatto contestato, deve essere presentata nel termine perentorio stabilito dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. con la proposizione dell'opposizione, poiché attraverso quest'ultima l'imputato può sollecitare il potere del giudice di riqualificare la condotta oggetto dell'imputazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)