Sez. 4, Sentenza n. 36752 del 08/05/2018 Ud. (dep. 31/07/2018) Rv. 273804 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Richiesta di sospensione con messa alla prova - Modifica della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa - Legittimità - Conseguenze.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In caso di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa e può - ove la ritenga non corretta - modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza o meno dei presupposti dell'istituto in qeustione. (Sulla base di tale principio, nella fattispecie, in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per un reato che non consentiva la misura della messa alla prova, mentre in appello il fatto era stato riqualificato in un reato che la avrebbe consentita, la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui la Corte d'Appello aveva respinto l'istanza di restituzione in termini avanzata per accedere al beneficio, sul rilievo per cui l'imputato avrebbe dovuto richiederne l'applicazione al giudice di primo grado, nel termine di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., previa riqualificazione del reato in contestazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)