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Sez. 2, Sentenza n. 11424 del 13/05/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174047 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UNA CIRCOSTANZA ATTENUANTE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174047-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UNA CIRCOSTANZA ATTENUANTE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Al giudice che dichiara estinto il reato a norma dell'art. 421 cod. proc. pen. è preclusa qualsiasi indagine di merito e quindi anche l'accertamento riguardante la sussistenza di una circostanza attenuante. (V mass n 164790, che afferma il medesimo principio in relazione a esclusione di circostanza aggravante).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)