Sez. 2, Sentenza n. 5534 del 17/02/1984 Ud. (dep. 13/06/1984) Rv. 164790 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - CONDIZIONI PER LA PRONUNCIA - MODIFICA DEL FATTO - REATO CONTESTATO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD APPLICAZIONE DI AMNISTIA PREVIA ESCLUSIONE DI AGGRAVANTE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - CONDIZIONI PER LA PRONUNCIA - MODIFICA DEL FATTO - REATO CONTESTATO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD APPLICAZIONE DI AMNISTIA PREVIA ESCLUSIONE DI AGGRAVANTE.*
Se nella fase degli Atti preliminari al giudizio risulta una causa estintiva del reato, o per la quale non si può procedere, completamente provata, così che non sia necessario, per accertarla, il pubblico dibattimento, il giudice, in camera di consiglio pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo, salvo che esistano prove, trascurate nell'istruzione o sopravvenute nel periodo degli Atti preliminari al giudizio, che rendano evidente che il reato non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato. In tali ipotesi il giudice dovrà prosciogliere, se vi sia la prova, con la relativa formula. Il proscioglimento prima del dibattimento esclude quindi tutte le ipotesi con formule diverse dal riconoscimento dell'avvenuta Estinzione del reato o della improcedibilità dell'Azione penale, purché non debba modificare il fatto-reato contestato. Invece in tutti gli altri casi, e anche in quello di esclusione di circostanze del fatto-reato addebitato, occorre un giudizio di merito che impone un esame e una valutazione degli Atti processuali. (nella fattispecie il tribunale ha applicato la causa estintiva (provvedimento presidenziale di amnistia) previa esclusione di un'aggravante. La Corte suprema di Cassazione ha affermato che ciò, pur senza il compimento di alcun atto istruttorio, implicava l'emissione di un giudizio di merito che certamente esulava dai principi fondamentali dettati dall'art. 421 cod. proc. pen., pur se in relazione al disposto dell'art. 152 cpv. Cod. proc. pen.).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)