Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 557 del 1988
Massime (2)
Massima n. 11906
- Adozione e affidamento
- Adozione di persone maggiori di età
- Limiti a tutela dei diritti dei membri della famiglia legittima.
Leggi la massima
In linea di principio, ben può il legislatore - nell'esercizio del suo potere discrezionale - limitare l'ambito delle adozioni per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima, purché non si tratti di limitazioni eccessive (e come tali irrazionali) rispetto allo scopo perseguito.
Norme impugnate
- art. 291 c.c.
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 11909
- Adozione e affidamento
- Adozione di persone maggiori di età
- Esclusione in presenza di figli legittimi o legittimati dell'adottante, benché maggiorenni e consenzienti
- Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Leggi la massima
Il coniuge e i discendenti dell'adottante, in quanto membri della famiglia legittima, sono egualmente interessati, sia sotto l'aspetto morale che patrimoniale, dagli effetti dell'adozione, sicché nessun motivo razionale sussiste per ritenere che il rispettivo assenso all'adozione sia sufficiente a tutelare la posizione del coniuge (art. 297, comma primo, cod. civ.), ma non quella, sostanzialmente identica, dei figli.Pertanto, l'art. 291 cod. civ. - secondo cui l'esistenza di discendenti legittimi o legittimati dell'adottante osta all'adozione di persona maggiorenne - è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Norme impugnate
- art. 291, comma 1, c.c.
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 297, comma 1, c.c.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1984 dal Tribunale di Milano nella procedura di adozione tra Laini Annibale ed altra e Li Mandri Giuseppe, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143-bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto in fatto
punto 1
I coniugi Annibale Laini e Maria Li Mandri, con ricorso in data 21 maggio 1984, chiedevano al Tribunale di Milano che venisse disposta nei loro confronti l'adozione di Giuseppe Li Mandri (nato il 17 marzo 1964) e deducevano di avere una figlia legittima maggiorenne, la quale aderiva al loro proposito.
Poiché, a norma dell'art. 291 cod. civ., l'esistenza di detta figlia non consentiva di disporre la richiesta adozione, il giudice adito con ordinanza in data 12 ottobre 1984 (R. O. n. 120/1985) sollevava questione di legittimità costituzionale della norma ora citata in relazione all'art. 3 Cost.
Ad avviso del giudice a quo, essendo stata ammessa la possibilità per il coniuge dell'adottante di prestare il proprio assenso alla adozione (art. 297, primo comma, cod. civ.), risulta incongruo che analoga disciplina non sia stata prevista per i discendenti legittimi o legittimati maggiorenni.
Del resto, anche la Corte costituzionale - prosegue il giudice a quo - con sentenza n. 237 del 1974 è intervenuta in una fattispecie analoga - precisamente quella della legittimazione dei figli naturali per decreto del Presidente della Repubblica -, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2, cod. civ. (come formulato precedentemente alla riforma del diritto di famiglia attuata con l. 19 maggio 1975 n. 151) nella parte in cui tale norma escludeva la possibilità per il genitore di chiedere la legittimazione suddetta ove esistessero figli legittimi o legittimati o loro discendenti che avessero prestato il proprio assenso. Pertanto, anche dall'affinità di tale fattispecie con quella dell'adozione il giudice a quo evince una disparità di trattamento ingiustificata.
punto 2
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
punto 1
punto 2
Preliminarmente è da rilevare come indubbiamente il legislatore in via di principio possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale, contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito ritenuto più opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima.
È tuttavia necessario che la normativa non comporti delle limitazioni eccessive - e come tali irrazionali - rispetto allo scopo perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost.
punto 3
Nella fattispecie rileva la Corte che, mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima.
Tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua.
Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Deve concludersi che la norma impugnata viola, per la parte a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e deve quindi esserne dichiarata l'illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze