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Sez. L, Sentenza n. 12530 del 21/11/1991 (Rv. 474714 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso | Insegnante laico in istituto di istruzione religioso di confessione cattolica - Matrimonio contratto con il rito civile e non con quello religioso - Giusta causa di recesso - Configurabilità.
Stato
decisa il 1991-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474714-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso

È assistito da giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 cod.civ., il licenziamento intimato da un istituto di istruzione religioso di confessione cattolica ad un proprio insegnante laico, per avere questi contratto matrimonio col rito civile e non con quello religioso, fondato sull'indissolubilità del vincolo e sul suo carattere sacramentale, stante l'irrimediabile contrasto fra tale comportamento ed i principi e la finalità che improntano l'attività di insegnamento caratterizzata dal suddetto orientamento confessionale - nella specie, peraltro, oggetto di incondizionata adesione, contrattualmente prestata dall'insegnante - ed attesa la necessità di escludere la natura discriminatoria del recesso, in quanto siffatto orientamento risulta costituzionalmente tutelato come valore etico primario dai precetti in tema di libertà di insegnamento, assicurata alle scuole confessionali, in genere, e cattolica in particolare ed intesa anche come libertà dei genitori di scegliere per i propri figli un tipo di istruzione concretamente ispirato ai dettami della dottrina cristiana.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)