Sez. U, Sentenza n. 3353 del 11/04/1994 (Rv. 486106 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - In genere | Licenziamento di un insegnante di una scuola gestita con fini di lucro da una congregazione religiosa - Intento di realizzare economie e di ottenere una prestazione meglio improntata alla natura confessionale dell'organizzazione - Giustificato motivo di recesso - Configurabilità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - In genere
Ai fini del licenziamento di un insegnante di una scuola gestita, con fini di lucro e con organizzazione di tipo imprenditoriale, da una congregazione religiosa, non costituisce giustificato motivo di recesso né l'intento di realizzare economie di gestione attraverso l'affidamento dello stesso posto di lavoro ad un religioso che, in quanto membro dell'organizzazione, presti la propria attività senza retribuzione - non inserendosi il recesso in una diversa organizzazione aziendale intesa ad una maggiore competitività, ma essendo esso diretto soltanto a conseguire un risparmio sulle retribuzioni dovute al personale dipendente -, né il divisato effetto di ottenere una prestazione che, attesa la qualità personale del nuovo incaricato, risulti meglio improntata alla natura confessionale della detta organizzazione, irrilevante rispetto alla struttura imprenditoriale considerata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)