diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6191 del 08/07/1997 (Rv. 505837 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Organizzazioni di tendenza - Lavoratore con mansioni di tendenza - Grave dissenso ideologico - Rilevanza oggettiva - Sussistenza - Licenziamento per giusta causa - Legittimità - Fattispecie relativa al licenziamento di dirigente sindacale espulso dal sindacato.
Stato
decisa il 1997-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505837-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Nelle organizzazioni di tendenza è ammissibile il licenziamento per giusta causa, a norma dell'art. 2119 cod. civ., per ragioni oggettive consistenti in un grave dissenso ideologico tra organizzazione e lavoratore svolgente mansioni di tendenza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato da un sindacato di categoria di lavoratori ad un proprio dirigente, da ultimo segretario generale di un'importante articolazione territoriale, a seguito della sua espulsione dal sindacato stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)